VIENE SEMPRE CORRISPOSTA L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO QUANDO SI È RICOVERATI IN OSPEDALE?
Frequentemente ci viene chiesto se, in caso di ricovero ospedaliero, viene sospesa o meno l’indennità di accompagnamento. Per fugare perplessità in merito è opportuno riportare un ampio estratto della circolare INPS 18291 del 26 settembre 2011, che chiarisce tutti i casi dubbi
In esito ai quesiti posti da alcune Sedi, riguardo all’interpretazione da dare al disposto di legge sul riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1 della legge n.18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.
Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.
Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico.
In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei suoi familiari.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale.
Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.
Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica
Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile.
Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.
Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia o che necessitano di un periodo di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso.
Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare.
La degenza in Hospice, per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.
Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.
Si ricorda infine che l’interessato, con la dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662, (modificato dalla legge n. 106/2011) ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986, deve dichiarare l’esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata.
I periodi di ricovero devono essere dichiarati all’INPS annualmente, rilasciando la dichiarazione ICRIC al CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l’apposita procedura on line presente sul sito www.inps.it – funzione dichiarazione ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS.
Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto. Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 22 – 29 aprile 1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene applicata una disposizione del Ministero dell’Interno che non prevedeva la sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese.
NOTA DELLA REDAZIONE
È risaputo che quando si è ricoverati in ospedale la presenza dei familiari risulta spesso non solo utile ma anche indispensabile in quanto il personale ospedaliero non è in grado di soddisfare tutte le esigenze assistenziali del paziente, siano esse di natura fisica che psicologica. In tal caso è utile ricordare il caso di un nostro socio, ricoverato per alcuni mesi presso l’Unità Spinale di Negrar e continuamente assistito anche dai familiari in quanto completamente non autosufficiente, al quale INPS aveva chiesto la restituzione dell’indennità di accompagnamento percepita durante il periodo di ricovero. Il caso è finito in tribunale che diede torto all’INPS condannandola anche al pagamento delle spese processuali. L’avvocato Anna Preto che ha patrocinato il nostro socio, da noi interpellata, ci ha consigliato di seguire le seguenti istruzioni:
In caso di ricovero pari o superiore a 30 giorni, dopo aver fatto la relativa dichiarazione, potrebbe risultare utile l’invio di una lettera raccomandata all’Inps in cui il beneficiario spiega:
- di essere stato ricoverato dal… al… ed i relativi motivi;
- •che durante il ricovero aveva delle esigenze di cura che la struttura ospedaliera presso cui era ricoverato non riusciva a soddisfare e alle quali pertanto sopperivano i familiari o terzi;
- •quali erano nel dettaglio le esigenze fisiche e psicologiche alle quali sopperivano i familiari;
- •il tutto ai sensi della sentenza della Cassazione Civile n. 2270/2007, ripresa anche dal Tribunale di Verona – sez. lavoro nella sentenza n. 310 del 2016.
La sentenza non rileva il fatto che le cure che i familiari possono approntare siano più di aiuto e sostegno psicologico che non di tipo infermieristico o assistenziale in senso stretto. La comunicazione potrebbe concludersi invitando l’Inps a non sospendere l’erogazione dell’indennità ne a chiedere la restituzione degli importi percepiti nei periodi oggetto di ricovero. Forse una tale iniziativa potrebbe portare l’Inps ad effettuare approfondimenti sul caso, anzichè richiedere automaticamente la restituzione.
Naturalmente rimane fermo il fatto che ogni situazione va valutata di per sè e che i principi espressi dalle sentenze non possono applicarsi indistintamente a tutti.
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI:
IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2018
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2018 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare 21 dicembre 2017, n. 186
Per gli adeguamenti degli importi e dei limiti di reddito INPS si conforma alle indicazioni del decreto del 20 novembre 2017. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Nella tabella riportiamo gli attuali importi in euro, comparati con quelli del 2017.