Se l’azienda ritiene il dipendente disabile non più idoneo a lavorare o se questa persona ha violato gli obblighi di condotta sul lavoro, lo può licenziare?
La questione è un po’ delicata, perché si inserisce nella sfera del rispetto del sacrosanto diritto delle persone invalide e disabili di acquistare e mantenere una propria autonomia, attraverso l’inserimento attivo nella società e nel lavoro.
Anche i disabili hanno diritto di lavorare, questo è assodato. Anche loro hanno diritto a uno stipendio e allo svolgimento di una professione che garantisca loro dignità. Ecco perché, dove forse le aziende cercherebbero di evadere il problema, è intervenuta la legge, obbligando imprenditori e imprese a rispettare quote di assunzione obbligatorie per le categorie protette e le persone disabili. La domanda però sorge spontanea: questo significa che una volta assunti, i lavoratori disabili sono intoccabili? Significa che un dipendente disabile non può essere licenziato?
Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda.
Prima di tutto occorre partire dal presupposto che essere disabile non significa essere esonerato dal tenere comportamenti corretti e rispettosi nei confronti della società, dei colleghi e del datore di lavoro. Su queste basi vediamo allora cosa ne pensa la legge: un disabile può essere licenziato?
Disabile: ha diritto a lavorare?
Se davvero la nostra repubblica è fondata sul lavoro, deve esserlo per tutti. Anche per le persone in difficoltà. Lo Stato infatti tutela le persone disabili e invalide, consentendo loro il diritto di inserirsi nel mondo del lavoro. Cerca quindi in tutti i modi di facilitare il loro inserimento e la loro integrazione nella società, mediante una delle attività che più garantisce ai cittadini di poter esser pienamente indipendenti: il lavoro. Lo fa con una legge che obbliga le aziende ad assumersi le proprie responsabilità di attori sociali che contribuiscono al benessere della comunità. Viene in pratica detto loro che devono rispettare delle quote di assunzione riservate alle persone disabili, Queste persone hanno diritto ad avere un posto di lavoro. Vediamo in dettaglio quali disabili e quali aziende sono chiamate in causa.
Chi beneficia della legge sul collocamento dei disabili?
Prima di analizzare se una persona con disabilità possa essere licenziata, vediamo chi può essere assunto secondo le quote obbligatorie di assunzione stabilite dalla legge sul collocamento dei disabili. I beneficiari di questa legge sono:
•le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una capacità lavorativa ridotta superiore al 45 per cento;
•le persone invalide del lavoro, con grado di invalidità superiore al 33 per cento (accertata dall’Inail);
•le persone non vedenti e sordomute;
•le persone invalide di guerra e invalide civili di guerra;
Sono loro a dover andare nei Centri per l’impiego del loro territorio o della provincia e iscriversi (con tanto di certificato di invalidità alla mano) alle liste del collocamento mirato: delle liste speciali che vengono formate secondo una graduatoria, il contenitore in cui le aziende mettono mano per assumere dipendenti disabili.
Disabili: quali obblighi hanno le aziende?
E da parte loro le aziende cosa sono chiamate a fare? Innanzitutto quelle chiamate a rispettare le quote di riserva per l’assunzione obbligatoria dei disabili sono le aziende dai 15 dipendenti in su. A loro spetta dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di assumere entro 60 giorni lavoratori disabili.
Nello specifico:
•le aziende da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno una persona disabile
•le aziende da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno due persone disabili
•le aziende dai 50 dipendenti in su devono riservare ai disabili una quota del 7 per cento dei propri dipendenti totali
Queste quote di assunzione devono essere rispettate a prescindere da nuove assunzioni o meno. Fino al 31 dicembre 2017 infatti le aziende erano chiamate a rispettare questi obblighi solo nel caso avessero previsto nuovi piani di assunzione. Non è più così. Ora devono assumere obbligatoriamente la propria quota di persone disabili. Se non rispettano questo obbligo vanno incontro a pesantissime sanzioni.
Licenziato perché diventato disabile: si può?
Iniziamo ora ad analizzare il tasto dolente e cuore del nostro quesito. Cosa succede se una persona diventa disabile nel corso della sua vita? Ad esempio ha un incidente, un infortunio, una malattia? In pratica, il datore di lavoro può licenziare un dipendente che non è disabile per nascita (o comunque non è assunto nell’ambito delle categorie protette) ma lo diventa in seguito? Di norma non lo può fare.
La legge obbliga i datori di lavoro (sia pubblici sia privati) a conservare il posto di lavoro a quelle persone che al momento dell’assunzione non erano disabili, ma lo sono poi diventate in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale. Ma si ritiene non si possa fare neanche quando la causa dell’invalidità è indipendente dal lavoro (ad esempio una malattia).
La disabilità sopravvenuta in seguito quindi non è un giustificato motivo di licenziamento.
Quindi Il lavoratore disabile ha diritto a mantenere il posto di lavoro se in azienda vi sono altre posizioni libere che da lui possono essere assolte sulla base del relativo inquadramento e specializzazione. Il datore di lavoro deve operare quindi il cosiddetto repechage, ossia deve prima verificare se è possibile inserire il lavoratore divenuto inabile in altre attività.
Solo qualora non ci fosse la possibilità di affidargli altre mansioni, allora può avvenire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il lavoratore a questo punto sarà preso in carico direttamente dal Centro per l’impiego e avrà diritto di precedenza in caso di collocamento mirato presso un’altra azienda (senza doversi registrare alle liste speciali). Ovviamente dovrà rispettare le percentuali di invalidità: disabilità superiore al 33 per cento per gli invalidi sul lavoro e disabilità superiore al 45 per cento per i disabili senza lavoro.
E se una persona disabile è stata assunta dall’azienda tramite le quote di assunzione del collocamento mirato, ma la condizione di questo dipendente si è aggravata? Può essere licenziato? Su un caso come questo è intervenuta la Corte di cassazione con una sentenza che ha stabilito come il licenziamento del dipendente invalido, che era stato assunto mediante il collocamento mirato, è legittimo (quindi possibile) solo se la persona ha totalmente perso la propria capacità lavorativa. Non c’è mansione o ruolo che gli possano essere affidati perché completamente incapace di lavorare senza causare pericolo per sé o gli altri.
Però, come specificato anche da un’altra sentenza della Corte, deve essere un’apposita Commissione medica a stabilire se effettivamente il dipendente abbia totalmente perso la sua capacità di lavorare, non può deciderlo il datore di lavoro in modo arbitrario. In caso contrario, il datore non può procedere al licenziamento.
Obbligo di ripescaggio del lavoratore divenuto inabile
Con una recente sentenza la Cassazione ha chiarito che va reintegrato il lavoratore diventato inabile alle mansioni fino a quel momento svolte se il datore viola l’obbligo di repechage.
Occorre piuttosto verificare «se, in caso di illegittimità del licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore dovuta a violazione dell’obbligo di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute, sia da riconoscere la tutela reintegratoria attenuata o se debba essere applicata la tutela indennitaria forte, come affermato dalla società ricorrente».
E in effetti rappresenterebbe una «grave aporia sistematica ritenere che la violazione dell’obbligo di repechage possa determinare una tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per motivi economici e precluderla invece nel caso di lavoratore affetto da inidoneità fisica o psichica». Il tutto contrasterebbe anche con la peculiare tutela riconosciuta dal diritto dell’Ue ai lavoratori disabili. Il collegio, pertanto, rigetta il ricorso del datore “costretto” a reintegrare il dipendente e a trovargli una nuova collocazione in base alla sopravvenuta inidoneità.
Disabile licenziato per comportamento scorretto: si può?
E se invece la disabilità o l’aggravamento delle condizioni di salute non c’entrassero nulla? Se fosse banalmente la correttezza sul posto di lavoro a essere messa in discussione dal datore? Al dipendente disabile maleducato e scorretto si deve perdonare tutto per legge? In pratica, un dipendente scorretto disabile può essere licenziato? La risposta è si.
Qui entriamo in una sfera diversa: non la disabilità bensì il senso di responsabilità e l’adesione del dipendente al codice di condotta aziendale. E su questo nodo è intervenuta la Cassazione, risolvendo di fatto il caso del ricorso di una dipendente disabile di una struttura alberghiera licenziata per aggressività e cattiva condotta sul lavoro. La Cassazione non ha per nulla voluto giustificare il comportamento iracondo della donna, condannandola al licenziamento definitivo.
In pratica, anche se i disabili vengono aiutati a ottenere un giusto posto di lavoro (tramite il collocamento mirato), una volta entrati in azienda devono rispettare gli stessi doveri che spettano agli altri colleghi. Non possono essere giustificati nei loro comportamenti scorretti a causa della loro condizione di disabilità. Se si comportano male dovranno sottostare all’ordinaria normativa in tema di licenziamenti disciplinari. Possono quindi essere licenziati come tutti gli altri, senza distinzione. Ne deduciamo che la risposta alla nostra domanda iniziale è positiva: se si comporta male, un disabile può essere licenziato.