UN LAVORATORE CHE ASSISTE UN FAMILIARE CON DISABILITÀ
PUÒ ESSERE LICENZIATO?
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata dando ragione al lavoratore
Nell’ambito di permessi lavorativi da Legge 104/1992 previsti per chi deve prendersi cura ed assistere un familiare con disabilità, sorgono non di rado dei contenziosi tra lavoratore e datore di lavoro.
La legge, infatti, è volta a tutelare il Lavoratore ma anche l’Azienda. Alcune sentenze in merito hanno infatti ricordato i casi in cui è legittimo licenziare chi assiste un familiare con disabilità ma anche quelli in cui i diritti del lavoratore prevalgono sull’azienda. Il caso è quello di un lavoratore beneficiario delle disposizioni previste dalla Legge 104/1992 in quanto familiare convivente di una persona con handicap grave che abbisogna di assistenza. Il lavoratore in questione era stato trasferito senza il suo consenso da una sede ad un’altra che distava pochi chilometri sia dalla prima che dalla sua abitazione, ed era stato adibito a mansioni equivalenti. Di fronte alla comunicazione del trasferimento di sede, il lavoratore non aveva però prestato il suo consenso, e non si era successivamente presentato al lavoro presso la nuova sede. A fronte di quella che la sua ditta aveva ritenuto una assenza ingiustificata, il lavoratore era stato licenziato.
Contro il licenziamento, che aveva ritenuto illegittimo, il lavoratore era quindi ricorso al tribunale di Napoli, il quale aveva rigettato la sua istanza. Stesso giudizio era stato emesso anche in secondo grado, dalla corte d’Appello di Napoli, ritenendo legittimo il licenziamento. Fino alla sentenza della Corte di Cassazione (la n. 24015) che ribalta invece il giudizio.
La Cassazione ha accolto infatti il ricorso del lavoratore, riportando la decisione alla funzione originaria della Legge 104/92, e in particolare al principio sancito dall’art.33, comma 5. La Cassazione ha ricordato come la tutela della persona con disabilità passi anche attraverso l’assistenza del familiare. La Corte poi si è riferita anche alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata anche dal nostro paese e dall’Unione Europea.
La Cassazione poi ha ricordato che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, il che non era stato provato dall’azienda.
In definitiva, la Corte ha dichiarato che tra il diritto a licenziare dell’azienda e quello del lavoratore che assiste un familiare con disabilità, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili.
tratto in parte da www.disabilli.com