La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità
Ci capita spesso di ricevere richieste da parte dei nostri navigatori sulle agevolazioni a cui ciascuna persona disabile ha diritto a fronte del riconoscimento della Legge 104, relativamente allo stato di handicap.
Per tutte le informazioni generali vi invitiamo a fare riferimento al nostro speciale dedicato alla Legge 104 mentre vediamo ora nel dettaglio di chiarire quali sono le agevolazioni specifiche spettanti a tutti coloro a cui sia stata riconosciuta la Legge 104/92 art. 3 comma 1, ovvero nei casi in cui non sia stata riconosciuta la connotazione di gravità.
L’art. 3 comma 1, infatti, definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e si differenzia dall’art. 3 comma 3 perché quest’ultimo specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
È abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale d’invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti.
Riepiloghiamo quindi sinteticamente le agevolazioni per persone disabili con Legge 104 art. 3 comma 1.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Chi rientra nel comma 1 non ha diritto a provvidenze economiche e indennità specifiche che invece sono previste per gli invalidi civili, o per chi presenta certificazione di cecità civile o sordomutismo.
Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, sempre nella misura del 19%, che sono stati versati per babysitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare.
SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA
La normativa prevede che possono godere della deduzione delle spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica prestata da parte di personale specialistico (anche fisioterapisti), sia persone con handicap sia i diretti interessati che i familiari che li abbiamo a carico fiscalmente.
AGEVOLAZIONI LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’art. 21 della Legge 104/92 stabilisce che alla persona con handicap (anche senza connotazione di gravità), con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648, che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, spetta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento.
AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO
Sui veicoli destinati alle persone con disabilità motoria, intellettiva (se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o sensoriale (sordi e ciechi) sono previste una serie di agevolazioni, differenti a seconda della percentuale d’invalidità, della patologia e del reddito per cui rimandiamo alla pagina dedicata all’interno del nostro speciale Guida alle agevolazioni fiscali disabili.
Nello specifico di certificati di invalidità con Legge 104/92 art. 3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’IVA al 4% al momento dell’acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).
ACQUISTO SUSSIDI TECNICI INFORMATICI
Le agevolazioni, nel caso in cui al certificato di handicap o invalidità sia associato anche una specifica prescrizione, valgono anche per l’acquisto di sussidi informatici tramite l’applicazione dell’IVA agevolata. La spesa potrà essere poi detratta nella dichiarazione dei redditi.
Rientrano in questa categoria, per esempio, computer, telefono con vivavoce, sussidi che permettono l’elaborazione grafica o scritta e tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione rapporta alla vita quotidiana.
ACQUISTO/EROGAZIONE AUSILI MEDICI
All’acquisto di ausili destinati a persone invalide viene applicata l’IVA agevolata al 4%, in alcuni casi, inoltre, è possibile detrarre la spesa nella dichiarazione redditi nella misura del 19%.
In aggiunta, per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, dietro specifica prescrizione medica, è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi e ausili correlate al tipo di minorazione accertata.
fonte Disabili.com