Per il riconoscimento dell’invalidità civile
L’Inps in una recente circolare ha stabilito che i redditi che vengono presi in considerazione per la concessione della pensione di invalidità civile, cecità e sordità sono quelli calcolati agli effetti dell’IRPEF. Sono pertanto esclusi i redditi esenti.
A tale riguardo l’Inps, anche in base ad alcune decisioni giurisprudenziali, aveva finora considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione. Infatti, il reddito suddetto è assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%.
Tuttavia, negli ultimi anni c’è stato un cambiamento di rotta. La suprema corte a partire dal 2012 ha ribaltato il precedente orientamento e secondo la Corte di Cassazione “le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione”. La circolare sottolinea che “stante l’applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne consegue che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale”.
Dunque, dal 1 gennaio 2017, “il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data”.