I BENEFICI PER L’ACQUISTO E LA GESTIONE DELL’AUTO
Chi può avere le agevolazioni sull’auto
• persona con handicap ai sensi della legge 104/92 dalla commissione ASL cioè con minorazione (singola o plurima) che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità;
• disabili con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione;
• disabili con ridotte o impedite capacità motorie: solo per questa categoria di disabili, le agevolazioni sono subordinate all’adattamento dell’auto alle limitate capacità del conducente beneficiario.
Per ottenere l’agevolazione sull’auto è necessario che il veicolo sia usato, unicamente o anche solo in via prevalente, a beneficio del disabile. Quindi ben può essere che un familiare, di tanto in tanto, utilizzi l’auto per propri scopi, che nulla hanno a che fare con l’assistenza alla persona disabile.
Un familiare della persona disabile può avere i benefici auto?
L’agevolazione spetta, oltre all’invalido anche a un suo familiare, a condizione che la persona disabile sia fiscalmente a carico. Per essere «fiscalmente a carico» di un parente è necessario che il disabile possegga un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Se, invece, ha un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, l’agevolazione auto spetta solo a lui e non al familiare.
Pertanto sarà necessario che le fatture che comprovano la spesa siano intestate alla persona disabile e non al parente.
Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
Quale auto comprare
È possibile ottenere le agevolazioni sulle seguenti vetture:
• automobili: sono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
• autoveicoli per il trasporto promiscuo: sono i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
• autoveicoli specifici: si tratta di veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
• autocaravan (per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19;
• motocarrozzette: si tratta di veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente;
• motoveicoli per trasporto promiscuo: sono i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
• motoveicoli per trasporti specifici: sono i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Non ci sono limiti di cilindrata. Non è agevolabile l’acquisto di minicar che possono essere condotte senza patente.
Quali sono le agevolazioni auto?
Sono due le principali agevolazioni concesse dalla legge: una detrazione sull’Irpef del 19% e l’Iva agevolata al 4% piuttosto che al 22%.
Vediamo singolarmente queste due misure.
Per l’acquisto dell’auto si ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19%. Significa che il 19% si detrae dall’Irpef da pagare (in 1 o 4 anni a scelta del contribuente). Si tratta, insomma, di uno sconto sulle tasse da pagare con la successiva dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione, ricordiamo, spetta a prescindere dalla cilindrata dell’auto, la spesa massima detraibile è di 18.075,99 euro: sull’eventuale surplus di prezzo non si applica più la detrazione.
Quindi, in ogni caso, la spesa massima che si può recuperare dalle tasse è di 3.434,43 euro, a prescindere dal costo dell’auto (ossia il 19% del tetto massimo di 18.075,99 euro).
Quando vendere l’auto con la legge 104?
La detrazione spetta per una sola auto alla volta. Si può inoltre ottenere l’agevolazione una sola volta ogni quattro anni.
Solo in caso di furto è consentito godere di nuovo dell’agevolazione su una seconda auto acquistata prima di 4 anni dal precedente acquisto.
Le spese di adattamento dell’auto
Solo per i soggetti con gravi deficit motori l’agevolazione spetta a condizione che l’auto sia sottoposta alle modifiche per la guida dell’invalido. In questo caso, la detrazione spetta anche sulle maggiori spese di adattamento del veicolo.
Invece quando non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, di cui si dirà più avanti.
L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
Quando si perde la detrazione sull’auto acquistata coi benefici 104?
L’auto acquistata dal titolare della 104 coi benefici fiscali non può essere venduta o donata prima di due anni dall’acquisto, altrimenti il contribuente deve pagare all’Agenzia delle Entrate la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.
Ciò però non vale quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti (ad esempio in caso di aggravamento della disabilità).
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo. La detrazione non spetta per le spese di ordinaria manutenzione come ad esempio per la revisione periodica dell’auto e i costi di esercizio ossia la benzina o il diesel o qualsiasi altro carburante, lubrificanti, olio freni, olio motore, acqua per il radiatore, ecc.
L’agevolazione Iva
Il titolare di 104 che acquista l’auto con l’agevolazione può ottenere un sostanzioso sconto sul prezzo; la legge infatti stabilisce che, per la cessione da società o concessionaria l’Iva è al 4%, anziché al 22%. Ciò vale sia su auto nuove che usate a condizione che la cilindrata sia fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina; 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche all’acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti e alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti. L’Iva al 4% vale solo se ad acquistare l’auto è la persona disabile stessa o il familiare di cui egli è fiscalmente a carico. Non hanno diritto all’agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In questo caso, la persona disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. La rivendita del veicolo acquistato è soggetta all’aliquota ordinaria se l’acquirente non è (a sua volta) una persona disabile.
Perdita dell’agevolazione
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui l’interessato, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Come ottenere l’agevolazione Iva
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
• emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;• comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
Fine 1° parte
Nel prossimo numero de l’Informatore illustreremo la parte riguardante l’esenzione del bollo, dell’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, dell’adattamento del veicolo e dei parcheggi riservati alle persone con disabilità