Quando non si pagano alcune cartelle esattoriali che sono state notificate regolarmente al debitore, l’Agente della Riscossione, dopo alcuni solleciti invia il temuto avviso che impone di saldare entro 30 giorni altrimenti procede con il fermo amministrativo sull’auto di proprietà. Ma l’auto della persona disabile riconosciuta dalla commissione medica dell’Asl è esentata da questa procedura visto che serve per uscire di casa, andare a lavorare ecc.?. Cosa prevede la famosa legge 104, che tutela gli invalidi e i loro familiari? Cerchiamo di fare chiarezza sul punto.
Fermo amministrativo: quando?
Il fermo amministrativo – anche noto come ganasce fiscali – è una misura cautelare che può iscrivere solo l’Agente per la riscossione delle imposte erariali (Agenzia Entrate Riscossione) o locali (le società private di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali).
Il fermo si può iscrivere solo sull’auto intestata al debitore che non abbia versato, entro i termini previsti dalla legge (60 giorni), l’importo intimato nella cartella esattoriale. Alcuni giudici sostengono che sia illegittimo il fermo iscritto sull’auto cointestata a due persone, delle quali una delle due non abbia nulla a che fare con il debito tributario.
Di solito, il fermo amministrativo viene iscritto per debiti di piccoli importi, come multe stradali, bollo auto, Imu, Tari, ecc. Per quelli di importo superiore (a partire da 20mila euro in su) è più probabile l’ipoteca sulla casa.
Il fermo amministrativo implica il divieto di circolazione per l’auto su cui tale misura è stata iscritta. Non si tratta, quindi, di un pignoramento o di una confisca. Lo scopo del fermo è teoricamente rivolto ad evitare che il mezzo possa deperire o distruggersi in attesa che il creditore lo sottoponga – con successivo atto – a pignoramento mobiliare. Senonché, già di per sé il fermo si dimostra spesso sufficiente a incentivare il pagamento spontaneo. Sicché, è abbastanza improbabile che, dopo il fermo, l’esattore passi anche alla vendita all’asta.
La procedura per iscrivere il fermo presuppone, innanzitutto, la corretta notifica della cartella di pagamento (o, nel caso di previa notifica dell’accertamento immediatamente esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, la notifica della comunicazione di “presa in carico” della riscossione). Dalla data di notifica della cartella devono decorrere almeno 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento o la richiesta di dilazione.
Almeno 30 giorni prima del fermo, l’Esattore deve inviare al contribuente un preavviso di fermo con cui gli comunica l’imminente iscrizione della misura cautelare. In questo periodo, si può chiedere una rateazione per bloccare l’iscrizione. Nello stesso tempo, si può bloccare il fermo dimostrando che l’auto serve per il lavoro professionale o imprenditoriale (sono esclusi, quindi, i dipendenti).
Il fermo auto non ha una data di scadenza come, invece, l’ipoteca (che dura 20 anni, salvo rinnovo). Esso persiste finché il debito non viene integralmente saldato. Chiedendo, tuttavia, una rateazione si può ottenere la sospensione della misura e tornare a guidare. A tal fine, è necessario versare la prima rata e consegnare la ricevuta all’Agente della Riscossione il quale, a sua volta, rilascia una quietanza da esibire al Pra. Il fermo verrà definitivamente cancellato solo all’adempimento dell’ultima rata della dilazione.
Fermo amministrativo auto della persona disabile
Veniamo al punto nodale: si può iscrivere un fermo amministrativo sull’auto di questa persone? Le ipotesi che possono configurarsi sono due.
La prima è quella in cui l’auto sia stata acquistata con le agevolazioni fiscali previste dalla legge 104 per i portatori di handicap. In questo caso, non vi è alcun dubbio che il mezzo non possa essere soggetto a fermo amministrativo. Esso è anche esentato dal versamento del bollo auto.
La seconda ipotesi, invece, è quella dell’auto acquistata da persona perfettamente capace ma che, per successive vicende della vita, sia divenuta disabile. In tale ipotesi, la macchina non ha goduto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 104. Tuttavia, il disabile ha ottenuto il riconoscimento di tale stato dalla commissione medica dell’Asl che gli ha rilasciato anche un certificato. Lo stesso serve per ottenere il pass disabili che consente di parcheggiare sulle strisce gialle e di circolare sulle ztl.
Ebbene, se anche non vi sono disposizioni legislative che regolano espressamente tale ipotesi, secondo i giudici è illegittimo il fermo amministrativo sull’auto della persona disabile. E ciò vale anche quando il mezzo è intestato a uno dei familiari ma a servizio di questa.
Questo non è scritto in nessuna legge, ma lo si può ricavare in via interpretativa dalla normativa secondo cui è vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. Secondo, infatti, la giurisprudenza, il veicolo di una persona disabile, allorquando abbia come destinazione d’uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato a un mezzo di soccorso.
Invero, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto una tesi contraria ritenendo sottoponibile a fermo amministrativo il veicolo per l’invalido. La stessa – sostiene – non ha neanche modo di distinguere a priori le autovetture acquistate da o per persone con disabilità. In casi di questo tipo, il contribuente non ha che rivolgersi al giudice per contestare la misura cautelare. Il ricorso andrà opportunamente proposto già all’atto del ricevimento del preavviso di fermo.
Pignoramento auto disabile
Dal punto di vista del pignoramento dell’auto, non vi sono ancora né disposizioni di legge né pronunce che tutelino il disabile dalle aggressioni dei creditori. La macchina può essere sottoposta a procedura esecutiva e, quindi, messa all’asta.