CONVIVENZE E UNIONI CIVILI:
CIRCOLARE INPS SU PERMESSI E CONGEDI
Ancora novità in materia di permessi e congedi per i lavoratori che assistono congiunti con gravi disabilità. Le rende operative una circolare dell’INPS ma in realtà erano già state fissate da una legge e da una sentenza della Corte costituzionale.
La norma è la legge 20 maggio 2016, n. 76 che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto prevedendo l’estensione delle disposizioni che riguardano i coniugi.
Al contempo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92. Norma e sentenza investono quindi l’ambito dei permessi lavorativi (i tre giorni mensili ampliando la platea degli interessati; ma la legge 76/2016 riguarda anche, come vediamo di seguito, anche la concessione dei congedi retribuiti (fino a due anni, anche frazionabili).
A distanza di alcuni mesi INPS fornisce le conseguenti indicazioni applicative con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 cogente per i soli dipendenti del comparto privato. Per i dipendenti pubblici non ci sono al momento indicazioni altrettanto formali da parte del Dipartimento Funzione Pubblica anche se è da supporre che siano imminenti.
La legge 76/2016
Come note la legge 76 ha istituito le unioni civili (fra persone dello stesso sesso) e disciplinato le convivenze di fatto (fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso). L’articolo 1, comma 20 prevede espressamente: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
La circolare INPS ne prende atto e ammette conseguente la concessione, nel caso di unioni civili, dei permessi lavorativi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001. Possono essere richiesti e concessi anche al lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte.
La stessa norma tuttavia non prevede una sovrapponibile estensione anche ai conviventi di fatto e anche questo aspetto è ribadito dalla circolare INPS 38/2017.
La sentenza n. 213/2016
Sulla sola concessione dei permessi lavorativi ex lege n. 104/92 apre invece nuove possibilità la Corte Costituzionale con la sentenza n. 213/2016. Come già detto la sentenza ha formulato giudizio di illegittimità costituzionale dell’articolo 33 della stessa 104/1992 nella parte in cui non ammette fra i potenziali beneficiari i lavoratori che assistano una persona con grave disabilità e vivano in regime di convivenza. La Corte ha ritenuto, ancora una volta, i permessi mensili retribuiti in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità di tutela della salute psico-fisica della persona con disabilità. Sarebbe pertanto irragionevole non includere il convivente della persona disabile in situazione di gravità nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire di queste agevolazioni lavorative. INPS conseguentemente ammette fra i beneficiari dei permessi, oltre alle già citate unioni civili, anche le persone con convivenza di fatto che restano tuttavia esclusi dalla concessione dei congedi retributi.
In sintesi:
Unioni civili
- Permessi lavorativi (legge 104) – Ne hanno diritto
- Congedi retribuiti (D. lgs 151) – Ne hanno diritto
Convivenze di fatto
- Permessi lavorativi (legge 104) – Ne hanno diritto
- Congedi retribuiti (D. lgs 151) – Non ne hanno diritto
I congedi retribuiti
Approfondiamo l’aspetto dei congedi retribuiti (fino a due anni). Essi discendono da comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 che stabilisce appunto concessione del congedo in favore di chi assista perdona con disabilità grave (handicap grave, art.3, c. 3, della legge 104/92), fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
La recente legge 76/2016 incide sull’ordine di priorità, parificando la parte dell’unione civile al coniuge. Ne discende l’asseto che riproduciamo nella tabella che segue.
Ordine di priorità e condizione
- Il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente
- (convivenza con la persona disabile in situazione di gravità)
- Il padre o la madre
- (mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente)
- Uno dei figli conviventi
- (il “coniuge convivente” o la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti)
- Uno dei fratelli o sorelle conviventi
- (nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti)
- Un parente o affine entro il terzo grado convivente
- (il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti)
Aspetti particolari e operativi
INPS precisa che tra un parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità dal momento che l’art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76 del 2016. Questo significa che la parte dell’unione civile non può chiedere i congedi o i permessi lavorativi per assistere un parente o un affine con disabilità dell’altra parte. Ciò vale anche per le convivenze di fatto relativamente ai permessi.
Sotto il profilo operativo, per poter accedere alle relative agevolazioni i dipendente deve dimostrare la situazione di unione civile o i convivenza di fatto. Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica rilasciato dagli uffici del Comune preposti (stato civile/anagrafe). Il riferimento è quindi ai commi 36 e 37 della legge 76/2016
Per quanto riguarda invece la qualificazione di “parte dell’unione civile”, (comma 3, art, 1 della legge 76/2016), ci si riferisce agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
INPS, per le nuove domande, ha previsto e aggiornato due specifici modelli, completi di ampie istruzioni. Sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica:
SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
Carlo Giacobini Direttore responsabile di HandyLex.org