COMPATIBILITA’ PATENTI SPECIALI E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Un intervento del Ministero della Salute, su richiesta dell’ANGLAT, chiarisce definitivamente la questione della compatibilità tra accompagnamento e patenti speciali
Esistono commissioni mediche che rifiutano di concedere la patente B speciale a persone che avrebbero diritto, solo per il fatto che godono dell’indennità di accompagnamento, che, com’è noto, ed è bene puntualizzare, è riconosciuta “al solo titolo della minorazione, cioè a coloro che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua”.
Per impedire questo comportamento da parte di alcune commissioni mediche, è intervenuta l’ANGLAT, cioè l’associazione nazionale che ha come scopo quella di tutelare ed assistere le persone patentate con disabilità, la quale ha ritenuto di interpellare gli Uffici del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, richiedendo un intervento del Ministero della Salute su questo tema.
Ecco la risposta del Ministero che chiarisce definitivamente la compatibilità tra indennità di accompagnamento e patente B speciale:
In merito alla tematica di cui all’oggetto, si rappresenta che la relazione che sussiste tra indennità di accompagnamento e patente di guida non è determinata dall’erogazione del beneficio economico in sé, ma dalla patologia da cui è affetta la persona richiedente l’idoneità alla guida.
A parere dello Scrivente Ufficio, non si ravvisa un’incompatibilità assoluta tra indennità di accompagnamento e titolarità di una patente di guida speciale: essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale.
Il discrimine è la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri: se la patologia della persona richiedente la patente di guida, pur beneficiaria dell’indennità di accompagnamento, è tale da consentire la possibilità di una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, la patente potrà essere concessa o rinnovata.
La Commissione Medica Locale, non sulla base di una aprioristica esclusione alla visita dei soggetti beneficiari di una indennità di accompagnamento ma sulla base di una valutazione medico legale fatta caso per caso, potrà esprimere un giudizio di idoneità o di inidoneità alla guida.
Pertanto non è di per sé godere di un’indennità di accompagnamento che preclude il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, quanto la patologia stessa che ne ha motivato il godimento e quanto la patologia stessa, sulla base di valutazioni “ad personam” permetta o meno una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri.