CARROZZINE ELETTRICHE, PROPULSORI ELETTRICI, SCOOTER PER DISABILI COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

Gli scooter e carrozzine a propulsione elettrica, quando utilizzati su spazi pubblici, devono seguire alcune regole. Le norme in questione sono dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, modificato il 29 luglio 2010 con la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di Sicurezza stradale”.

COSA DICE LA LEGGE

Per il Codice della Strada, le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore, non rientrano nella definizione di veicoli.

Lo stabilisce l’articolo 46, secondo il quale: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

  • 1.     le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
  • 2.   le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”.

Prima dell’acquisto, va quindi accertato che la carrozzina o scooter elettrici rientrino nella classificazione di ausilio medico. Per questo, è necessario che la ditta costruttrice dichiari che il prodotto:

  • è concepito per persone con difficoltà o incapacità di deambulazione che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico;
  • è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184);
  • è iscritto al Repertorio secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46” e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008;
  • ha una sua iscrizione come DM (Dispositivo Medico), su una tabella riepilogativa riportante Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio.

DOVE POSSONO CIRCOLARE

Visto che il Codice della Strada definisce “non veicoli” le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili, ne consegue che è consentito loro circolare nelle zone riservate ai pedoni, come specificato dal comma 7, dell’articolo 190 del CdS (Comportamento dei pedoni):

“Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

Di conseguenza le persone con disabilità quando circolano per le strade con carrozzine elettriche, scooter o carrozzine a propulsione elettrica devono osservare le stesse norme dei pedoni e cioè:

  • Devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.
  • Per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono o sono inaccessibili per le persone che si muovono in sedia a rotelle, queste possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. In questo caso però occorre dare la precedenza ai veicoli.
  • È vietato attraversare diagonalmente le intersezioni.

ATTENZIONE!

Tutto quanto sopra non riguarda le HANDBIKE, che, al contrario, sono considerate veicoli a tutti gli effetti, come abbiamo riferito su queste pagine nel numero di marzo/aprile 2018. Il Ministero dell’Interno ha infatti diramato il 27/12/2017 una circolare esplicativa a seguito delle pressioni della Federazione Ciclistica Italiana che lamentava il fatto che alcuni organi di Polizia avevano contestato a qualche atleta il divieto di circolare sulle strade con le loro handbike. Consigliamo ancora comunque a coloro che si allenano in strada la massima prudenza e di procurarsi, se già non lo hanno fatto, un gilet rifrangente e un sostegno verticale con una bandiera o altro oggetto analogo, in modo da aumentare la visibilità.