Qualche tempo fa mi sono rivolto ad un negozio di una nota catena italiana che vende dagli elettrodomestici alle svariate apparecchiature elettroniche, informatiche e quant’altro.
La cosa particolare che ho provato, per me era la priva volta, ho chiesto se e come potevo o dovevo fare per vedermi applicare l’aliquota iva ridotta di cui in oggetto.
Vi dico subito che non ci sono riuscito però credo sia giusto raccontarvi l’evoluzione dei fatti e la motivazione.
La signora alla cassa, in modo molto cortese e professionale, mi ha spiegato e mostrato le direttive che l’azienda aveva “impartito” per l’applicazione della agevolazione in questione. In pratica per l’applicazione dell’IVA ridotta, è stata data disposizione di richiedere oltre al verbale di invalidità della commissione medica, anche il certificato di UNO SPECIALISTA dell’ASL.
Mi sono permesso di obiettare e scrivere al servizio clienti perché a mio avviso c’era una interpretazione e applicazione delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate molto restrittiva, onerosa con un allungamento di tempistica.
A supporto della mia teoria allegavo alla mia email il link che qui sotto riporto : Agenzia delle Entrate – L’Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
A questo link (sopra) erano e sono facilmente rinvenibili le indicazioni che evidenzio qui sotto:
<<La documentazione richiesta – Per fruire dell’aliquota ridotta la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. I verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali. Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. >>
Questa sopra è la trascrizione letterale di quanto indica l’Agenzia delle Entrate ancora oggi (al momento in cui scrivo) sul proprio sito web. L’indicazione data di produrre un certificato del medico specialista mi pare non trovi riscontro. Ho provato pertanto a chiedere se e da dove arrivasse la richiesta di allegare il certificato di uno “specialista” oltre al verbale della commissione, visto che le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbero essere diverse (almeno dal loro sito web).

Con cortesia e trasparenza il negozio mi ha poi fatto avere la risposta dall’ufficio legale che riporto.

Gentilissimo cliente, di seguito le ultime evoluzioni normative sul punto.

L’art. 29-bis DL n. 76/2020 ha modificato, con decorrenza dal 15 settembre 2020, il co. 1 dell’art. 4 del DL n. 5/2012 prevedendo che i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’art. 20 del DL n. 78/2019 devono riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per le agevolazioni fiscali relative ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Il Decreto Ministeriale 7 aprile 2021ha modificato, con decorrenza dal 4 maggio 2021, il DM 14 marzo 1998 (modificando l’art. 2, co.2 e inserendo il co. 2bis) prevedendo che i certificati attestanti l’invalidità funzionale permanente dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
A seguito della modifica i commi 2 e 2bis dell’art. 2 del DM 14 marzo 1998 sanciscono che:

«2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.¹

2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale

¹ Testo precedente: “I soggetti portatori di handicap, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.”

La possibilità di ricorrere alla certificazione del medico curante in luogo del medico specialista ASL sarebbe possibile solo per chi è in possesso di un verbale attestante l’invalidità funzionale permanente emesso successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina, pertanto successivamente al 4 maggio 2021.

Nella risposta a interpello n. 578 del 3 settembre 2021 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate ha espresso l’orientamento secondo cui la possibilità di ricorrere alla certificazione del medico curante in luogo del medico specialista ASL sarebbe possibile solo per chi è in possesso di un verbale attestante l’invalidità funzionale permanente emesso successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina, pertanto successivamente al 4 maggio 2021.

Il verbale attestante l’invalidità funzionale permanente dovrà essere accompagnato, a seconda dei casi, dai seguenti documenti, al fine di usufruire dell’Iva agevolata al 4%:

  • Verbale attestante l’invalidità funzionale permanente emesso prima del 15 settembre 2020: deve sempre essere accompagnato dalla certificazione del medico specialista dell’ASL attestante il collegamento funzionale tra sussidio tecnico informatico e menomazione;
  • Verbale attestante l’invalidità funzionale permanente emesso tra il 15 settembre 2020 e il 4 maggio 2021: se dal certificato attestante i requisiti per usufruire dell’agevolazione non risulta il collegamento tecnico funzionale tra il sussidio tencnico-informaticoe la menomazione permanente, deve essere accompagnato dalla certificazione del medico specialista dell’ASL;
  • Verbale attestante l’invalidità funzionale permanente emesso dal 4 maggio 2021: se dal certificato attestante i requisiti per usufruire dell’agevolazione non risulta il collegamento tecnico funzionale tra il sussidio tencnico-informatico e la menomazione permanente, deve essere accompagnato dalla certificazione del medico curante.
    Cordiali saluti,

Pertanto, riepilogando, le indicazioni che sono ad oggi riportate sul portale Agenzia delle Entrate in materia di agevolazione iva per l’acquisto di sussidi di tipo tecnico informatico, sono riferibili solamente ai disabili in possesso di verbale della apposita commissione medica ASL rilasciati a partire dal 04 maggio 2021, mentre per quelli con verbali datati anteriormente va tenuto presente quanto qui sopra specificato e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 578 del 3 settembre 2021 (che allego in calce).
Speriamo che questa testimonianza sia stata utile e saremo grati a chi volesse commentare e/o integrare questo scritto.
Per completezza di informazione si sottolinea la presenza su questo nostro sito anche di un precedente articolo datato quattro anni fa, che tratta il medesimo argomento.
La redazione

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