8 Agosto 2022 | Autore: Carlos Arija Garcia


Nel momento in cui manca il requisito sanitario, qual è la data di decorrenza da tenere presente per calcolare l’eventuale restituzione del trattamento?

L’assegno di invalidità viene erogato ogni mese dall’Inps dietro domanda dell’interessato ai cittadini che presentano una riconosciuta riduzione parziale della capacità lavorativa e che hanno un reddito inferiore ad una certa soglia stabilita dalla legge. Inoltre, devono avere un’età compresa tra 18 e 67 anni. Questi tre sono i principali requisiti richiesti per poter avere la prestazione economica. Apparentemente facile, dunque, dedurre da quando viene tolto l’assegno di invalidità: basta che venga meno uno di quei tre requisiti per non averne più diritto.

Tuttavia, c’è da tenere in considerazione una recente sentenza della Cassazione (leggibile in fondo a questo articolo) che fa alcune precisazioni sulla decorrenza del venire meno dell’assegno. In parole semplici: se il beneficiario si sottopone a una visita di controllo e la percentuale di invalidità è scesa sotto la soglia richiesta, da quando scatta la restituzione dell’assegno? Vediamo.

Indice

Assegno di invalidità: quali sono i requisiti?

Come anticipato, i requisiti per poter percepire l’assegno di invalidità sono, sostanzialmente, tre:

  • avere un’età tra 18 e 67 anni (ci sarà un eventuale aggiornamento Istat il 31 dicembre 2024 sulle aspettative di vita e, quindi, sull’età massima);
  • avere una percentuale di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%;
  • avere un reddito inferiore a 5.015,14 euro (secondo quanto stabilito per il 2022).

Il beneficiario può essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario, purché abbia, in ogni caso, la residenza nel territorio nazionale.

L’importo attuale dell’assegno è di 291,98 euro al mese per tredici mensilità ed esente da Irpef. Viene erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Quando viene raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma in assegno sociale per un importo attuale pari a 468,11 euro.

È possibile percepire l’assegno di invalidità e svolgere un’attività lavorativa purché questa non frutti un reddito superiore a 5.015,14 euro all’anno.

Assegno di invalidità: come presentare domanda?

È possibile presentare la domanda all’Inps per chiedere l’assegno di invalidità solo dopo avere ottenuto il verbale in cui viene riconosciuta la minorazione, rilasciato dall’apposita Commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

Il verbale dovrà essere, quindi, allegato alla domanda, nella quale occorrerà anche indicare altri dati socioeconomici come ad esempio:

  • eventuali ricoveri;
  • svolgimento di attività lavorativa;
  • dati reddituali;
  • indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’Inps del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo Pec (se fornito dall’utente) e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

La domanda va presentata:

  • direttamente online sul sito dell’Inps, accedendo al servizio dedicato con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi;
  • tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria.

Assegno di invalidità: quando viene tolto?

Si perde il diritto a percepire l’assegno di invalidità quando:

  • si supera il limite di età stabilito, cioè i 67 anni;
  • si supera la soglia di reddito;
  • si svolge un’attività lavorativa che frutta un reddito superiore a quello massimo consentito;
  • a seguito di una visita di accertamento, emerge che non si raggiunge più la percentuale minima di riduzione della capacità lavorativa che dà diritto alla prestazione.

Secondo la Cassazione, però [1], quando viene meno quest’ultimo requisito, cioè quello sanitario, l’indebito assistenziale comporta la restituzione del trattamento ricevuto solo dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato al diretto interessato e non prima. Al fine di conteggiare, quindi, l’eventuale cifra da restituire, farà fede il giorno in cui l’esito della visita di controllo è stato portato a conoscenza dell’utente. Con due sole eccezioni:

  • che l’erogazione indebita sia addebitabile all’invalido civile;
  • che non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.

Da laleggepertutti.it