in attesa degli accertamenti sanitari le agevolazioni si perdono?

Prima di tutto è importante sapere  che lo stato di handicap, a seconda delle valutazioni effettuate dall’apposita commissione medica Asl, può essere soggetto a revisione. In pratica, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità può essere soggetta a nuove verifiche: se i requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dell’handicap non permangono, si perdono le agevolazioni della legge 104. Ci si chiede spesso se i benefici della legge 104 si possono mantenere sino alla visita di revisione, oppure decadono prima? Si deve chiedere una nuova autorizzazione a fruire dei permessi legge 104? Che cosa succede se il disabile non si presenta alla visita di revisione? Sulla visita di revisione legge 104 è opportuno fare chiarezza, in quanto, grazie alla nuova normativa del 2014, è possibile la fruizione dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione della revisione. Ma procediamo con ordine.

Quando scadono le agevolazioni legge 104?

Prima del 2014, non era possibile usufruire dei diritti garantiti dalla Legge 104 nel periodo compreso tra la scadenza del verbale di disabilità e la visita di revisione. Grazie alla nuova normativa del 2014, però, le regole sono cambiate, ed è possibile usufruire dei benefici, anche se non tutti, anche dopo la scadenza del verbale.

Quali sono le agevolazioni legge 104 prorogabili?

I benefici legge 104 per i lavoratori che hanno validità anche dopo la scadenza del verbale di revisione, sino alla visita medica, sono:

• permessi mensili legge 104 (pari a 3 giorni al mese, frazionabili a ore; se a richiederli è il lavoratore portatore di handicap grave, è possibile fruire di 2 ore libere al giorno, o di un’ora se l’orario lavorativo non supera le 6 ore giornaliere);

• prolungamento del congedo parentale, per assistenza del figlio con handicap grave;

• riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale;

• congedo straordinario per assistenza di un familiare disabile grave.

Permessi  e agevolazioni legge 104 in attesa di visita di revisione

In attesa della visita di revisione, le persone con disabilità, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i benefici, le prestazioni e le agevolazioni, di qualsiasi natura.

Se queste persone, o i familiari che le assistono, fruiscono dei permessi legge 104, non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei riposi, nel periodo che va dalla scadenza del verbale alla visita di revisione. Le autorizzazioni rilasciate dall’Inps sulla base di un verbale soggetto a revisione, difatti, non riportano più una data di scadenza, ma indicano espressamente che è il provvedimento è efficace fino alla conclusione della procedura sanitaria di revisione. Il lavoratore deve, invece, presentare una nuova domanda di autorizzazione per fruire delle altre agevolazioni, come il congedo straordinario, il prolungamento del congedo parentale o i riposi orari.

Come si chiede la revisione legge 104?

Se il verbale con il quale è riconosciuto l’handicap in situazione di gravità è soggetto a rivedibilità, la procedura di revisione legge 104 viene attivata direttamente dall’Inps e non dagli interessati. In pratica, la convocazione alla visita di revisione è di competenza dell’Inps, e la persona con disabilità deve soltanto attendere la convocazione da parte dell’istituto, senza necessità di attivarsi personalmente. Per questo motivo, gli effetti del verbale di riconoscimento dell’handicap grave sono prorogati oltre il termine per la revisione: la persona disabile può, dunque, beneficiare di tutte le agevolazioni legge 104 fino al giorno della definizione del nuovo iter sanitario di revisione.

Revisione legge 104: che cosa succede alle agevolazioni?

Una volta completati gli accertamenti sanitari relativi alla revisione, che cosa succede alle agevolazioni legge 104? La risposta dipende dagli esiti della visita di revisione:

• il verbale conferma lo stato di handicap in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso: l’Inps invia un’apposita comunicazione al lavoratore disabile e al datore di lavoro; il lavoratore non deve presentare una nuova domanda per fruire dei permessi legge 104, a meno che non sia stato assunto da un datore di lavoro diverso da quello indicato nella vecchia domanda;

• il verbale conferma lo stato di handicap in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore: l’Inps invia un’apposita comunicazione al lavoratore caregiver e al datore di lavoro; il lavoratore non deve presentare una nuova domanda per fruire dei permessi legge 104, a meno che non sia stato assunto da un datore di lavoro diverso da quello indicato nella vecchia domanda;

• il verbale non conferma l’handicap in situazione di gravità del lavoratore che fruisce delle agevolazioni legge 104 per sé stesso, o della persona assistita dal familiare lavoratore: l’Inps rilascia ai diretti interessati un’apposita comunicazione nella quale dichiara cessati gli effetti del provvedimento di autorizzazione; la cessazione parte dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

In buona sostanza, se l’handicap in situazione di gravità non è confermato, i benefici legge 104 si perdono, ma solo a partire dall’emissione del verbale, e non dalla scadenza del verbale precedente. Eventuali agevolazioni e permessi fruiti dalla scadenza del vecchio verbale alla visita di revisione non devono essere restituiti.

Assenza alla visita di revisione legge 104

Che cosa succede se la persona disabile non si presenta alla visita di revisione?
In questo caso, le conseguenze cambiano a seconda delle motivazioni dell’assenza:

• se l’interessato non presenta una giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (nell’ipotesi di prima convocazione), le agevolazioni decadono a partire dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione;

• se invece, per giustificare la propria assenza a visita, presenta motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, e queste sono considerate adeguate dal responsabile dell’Unità operativa medico legale (se di natura sanitaria) o dal direttore di sede (se di natura amministrativa), può essere consentita una seconda convocazione.

All’esito della nuova convocazione a visita possono verificarsi le seguenti circostanze:

• non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procede alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, con decorrenza dal giorno successivo alla data della visita, con conseguente invio della lettera di comunicazione alla persona disabile, al lavoratore e al datore di lavoro;

• è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso l’Inps invia al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro una lettera di conferma del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento;

• la persona con disabilità non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso, si procede alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, con decorrenza dal giorno successivo alla data di dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Tratto da www.laleggepertutti.it