Tutto ciò che c’è da sapere per ottenere questo beneficio economico
La domanda è questa : un soggetto che presenta grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, attestata da apposito verbale di accertamento dell’handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, della Legge 104 può usufruire dell’acquisto agevolato di elettrodomestici, cioè dell’Iva agevolata al 4 per cento e della detrazione IRPEF, al fine di adattare l’ambiente domestico alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute?
La risposta al quesito posto è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 422/2019, in cui viene espressamente specificato che l’agevolazione in esame debba essere riconosciuta a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, un collegamento funzionale tra patologia diagnosticata e effetti migliorativi di questi beni e sussidi.
Il chiarimento si è reso necessario poiché numerosi punti vendita hanno di fatto negato l’applicazione dell’Iva ridotta, ritenendo che le prescrizioni mediche fossero generiche o comunque non specificavano il prodotto da acquistare.
Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le condizioni, i requisiti, e le modalità di richiesta per godere dell’Iva agevolata, oltre a una breve panoramica di tutti i beni e servizi acquistabili con Iva al 4 per cento.
Legge 104: quali acquisti con Iva agevolata
L’art. 2, co. 9, del D.L. n. 669/1996 ha esteso l’Iva agevolata al 4%, oltre a tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti, anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della L. n. 104/1992.
In altre parole, con la richiamata disposizione si è voluto estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità.
Le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame sono state definite con Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998. In questo provvedimento è chiarito che l’aliquota del 4% si applica “Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104“.
Quali sono i sussidi tecnici e informatici?
Ma cosa s’intende per “sussidi tecnici ed informatici”? Ebbene, si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità.
Questi elettrodomestici devono essere preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Resta inteso che l’utilizzo del sussidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto con disabilità il quale, in tal modo, può vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto funzionale con l’ambiente.
Documenti necessari per gli acquisti con Iva agevolata al 4 per cento
Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’iva agevolata, l’art. 2, co. 2 del citato D.M. 14 marzo 1998 prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre:
• il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;
• la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASLcompetente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
Detrazione Irpef al 19% sull’importo speso
Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla detrazione Irpef, si ricorda che l’art. 15, lett. c) del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir) disciplina la detrazione spettante per le spese sanitarie distinguendo tra:
• quelle per le quali la detrazione può essere calcolata sull’intero importo;
• quelle per le quali la detrazione stessa può essere calcolata solo sull’importo eccedente euro 129,11.
In particolare, la detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta sull’intero importo delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3 della L. n. 104/1992.
Rientrano in questa categoria di spesa, a titolo esemplificativo:
• i dispositivi medici aventi le finalità di facilitare l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei disabili;
• l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
• l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
• l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
• l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
• l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico.
Ciò detto, per beneficiare della detrazione Irpef sull’intero importo occorre possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n.104/1992, anche la certificazione solo del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.
Iva agevolata per l’acquisto di auto e esenzione bollo
In base alle previsioni di cui al n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr. n. 633/1972, sono soggetti ad iva con aliquota agevolata nella misura del 4 per cento:
• gli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
• gli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Esenzione bollo auto: quali disabili con Legge 104 possono chiederla
Il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA con aliquota del 4%, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.
Altri beni e servizi soggetti a Iva agevolata
Tra i beni soggetti a Iva agevolata rientrano anche, ad esempio:
• le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
• gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
• le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.