Cosa prevede la legge se l’autore del danno non è assicurato
L’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è stata resa obbligatoria già dal 1969. Ma che succede se chi ha causato il danno non è assicurato? C’è il rischio, per il danneggiato, di subire ingiuste conseguenze? Per tutelare questi casi è stato istituito un apposito Fondo di Garanzia per le vittime della strada, alimentato da un contributo posto a carico delle compagnie di assicurazione che viene stabilito annualmente in percentuale sui premi incassati.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è quindi un organismo di indennizzo nato in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005) allo scopo di risarcire:
• danni causati da veicolo o natante non identificato (inizialmente solo per i danni alla persona, ma dal 24 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona;
• danni causati da veicolo o natante identificato ma non coperti da assicurazione (inizialmente solo per i danni alla persona e per i danni a cose con una franchigia di € 500,00, ma dal 24 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
• danni cagionati da veicolo o natante che risulti assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in uno stato di liquidazione coatta (sia per i danni alla persona che a cose);
• danni causati da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (furto). La denuncia di furto deve essere stata presentata almeno 24 ore prima del sinistro (per i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, limitando l’intervento del Fondo al massimale di legge in vigore al momento del sinistro).
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
• sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni;
• sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
In tali sinistri il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada attraverso un prelievo percentuale sui premi incassati per le polizze RC Auto. Tale aliquota è infatti una componente del premio RCA.
Per avviare la pratica di risarcimento, è necessario rivolgersi a mezzo Raccomandata A.R. alla CONSAP S.p.A. Gestione Autonoma “Fondo Garanzia per le vittime della strada – Via Yser, 14 – 00198 Roma”