I DIRITTI DEI “PORTATORI DI HANDICAP”

Molti credono ancora che l’essere portatori di handicap e l’essere invalidi sia la stessa cosa. Così come i diritti dei portatori di handicap e i diritti degli invalidi non sono gli stessi.

Quali sono le differenze?

I diritti dei portatori di handicap sono regolati dalla Legge 104/92, in quanto interessano le persone che presentano «una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»]. A differenza di chi ha un’invalidità, quindi, per vedere riconoscere il proprio stato i portatori di handicap devono passare dalla valutazione di una commissione medico-sociale dell’Asl e non da quella medico-legale che stabilisce delle percentuali di invalidità. Ciò non toglie che una persona invalida, ad un certo punto del suo percorso, possa chiedere che le venga riconosciuto lo stato di handicap, se le sue condizioni lo richiedono.

Come viene accertato lo stato di handicap

Per beneficiare dei diritti dei portatori di handicap bisogna sottoporsi alla visita di una Commissione dell’Asl di competenza composta da un medico legale specialista e da altri due dottori, uno dei quali specializzato in medicina del lavoro. Inoltre, sono presenti un operatore sociale, una persona esperta nel singolo caso da valutare (se si tratta di lesione midollare, di cecità, di sindrome di Down, ecc.) ed un medico Inps.

Prima di arrivare a questa visita per vedere riconosciuti i diritti dei portatori di handicap, però, bisogna fare un percorso ben preciso che parte dal certificato del medico curante fino alla visita vera e propria.

Il certificato del medico curante

Tutto parte da qui: dalla richiesta al medico curante del riconoscimento dell’handicap, anche quando questo appare fin troppo evidente.

Il medico di base compila il certificato predisposto dall’Inps con la natura dell’handicap e i dati anagrafici dell’interessato, oltre ad un’eventuale patologia oncologica in corso. Quindi, lo invia all’Istituto di previdenza per via telematica, dopo di che il sistema crea un codice univoco che viene rilasciato all’interessato insieme al certificato cartaceo, valido per 90 giorni.

Come presentare la domanda

La domanda per l’accertamento, affinché vengano riconosciuti i diritti dei portatori di handicap, va inviata all’Inps soltanto per via telematica, indicando dati anagrafici, residenza, richiesta di riconoscimento di handicap ed eventuale stato di ricovero. E’ possibile inserire anche un indirizzo e-mail per future comunicazioni.

Inviata la domanda, il sistema crea una ricevuta e suggerisce alcune date per effettuare la visita medica presso la Commissione dell’Asl. Sarà il richiedente a scegliere la data tra quelle disponibili o a proporne un’altra ma, comunque, entro i termini seguenti:

30 giorni dalla data di presentazione della domanda per la visita relativa ad una richiesta ordinaria;

15 giorni per la visita per patologia oncologica.

Stabilita la data, la convocazione viene visualizzata sul sito e inviata per raccomandata a/r o per e-mail all’interessato. Se quest’ultimo non si presenta, verrà convocato di nuovo. Ma se non si fa vivo una seconda volta, la sua domanda perderà di efficacia in quanto l’assenza equivarrà alla rinuncia.

È possibile chiedere che la visita si svolga presso il domicilio del richiedente quando non ci siano le condizioni per il suo trasporto. In questo caso, il certificato medico va inviato – sempre in via telematica – entro 5 giorni prima della data stabilita per la visita ambulatoriale. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico e l’indicazione che esonera l’interessato da successive visite di controllo, se la patologia lo permettesse.

La Commissione può pronunciarsi così:

• accettare la domanda all’unanimità. Il verbale viene validato e inviato subito al richiedente. Se c’è un beneficio economico derivante, sarà attivata la relativa procedura;

• accettare la domanda a maggioranza. Entro i 10 giorni successivi, il responsabile della Commissione decide se validare e inviare il verbale o fissare una nuova visita medica nei 20 giorni successivi.

La procedura, secondo le disposizioni dell’Inps, deve essere conclusa entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Diritti dei portatori di handicap: ausili e protesi

Veniamo alle agevolazioni previste tra i diritti dei portatori di handicap. Innanzitutto, la detraibilità del 19% delle spese per aiuti e protesi, cioè per l’acquisto di carrozzine, ausili per il sollevamento (montascale, piattaforme elevatrici, ecc.).

Per poter beneficiare di queste agevolazioni occorre:

• la prescrizione del medico curante oppure l’autocertificazione in cui si attesta il bisogno di acquistare un ausilio o una protesi per sé oppure per un familiare a carico;

• la fattura o la ricevuta della protesi o dell’ausilio acquistato;

• il certificato di handicap.

Inoltre, è possibile usufruire dell’Iva agevolata per l’acquisto di questi strumenti, ovvero degli apparecchi ortopedici ed oculistici, di protesi per i sordi, di poltrone e veicoli per la mobilità di chi soffre di handicap, di montascale o di qualsiasi altro strumento atto al superamento delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda, invece, gli ausili informatici, i portatori di handicap hanno diritto al comunicatore simbolico (un computer dotato di uno speciale software per chi non può esprimersi verbalmente o graficamente).

Diritti dei portatori di handicap: barriere architettoniche

Chi è portatore di handicap ha diritto alla detrazione del 19% delle spese relative all’eliminazione delle barriere architettoniche nella propria abitazione, sia per l’adattamento dell’ascensore al contenimento ed al trasporto di una seria a rotelle sia per la costruzione di rampe affianco o in alternativa alle scale.

Patente di guida

A seconda della gravità del caso, tra i diritti dei portatori di handicap c’è anche quello ad ottenere (o a conservare) la patente di guida.

L’interessato dovrà superare una visita di idoneità presso un’apposita Commissione medica locale, presieduta, normalmente, dal responsabile di medicina legale dell’Asl di competenza.

Per ottenere la visita è necessario presentare un certificato medico e un documento di identità oppure la patente, se il portatore di handicap ne era in possesso prima che cambiasse la sua situazione. La Commissione potrebbe chiedere una prova pratica di guida a bordo di un veicolo speciale, adattato all’handicap del richiedente.

Se l’interessato ritiene che l’esito della visita non sia soddisfacente, può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale e di presentare ricorso al Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti entro 30 giorni dal rifiuto della sua domanda, chiedendo un nuovo accertamento.

Se invece la Commissione esprime parere positivo, verranno indicati sul certificato i dispositivi di guida che dovranno essere installati sull’auto (freno con il ginocchio, pomello sul volante, manubrio speciale per il cambio, ecc.). Questi dispositivi, nel caso il portatore di handicap superasse l’esame, saranno riportati anche sulla patente.

Da tener presente che nel caso di lesione al midollo spinale stabilizzata come certificato dalla Commissione Provinciale per i rinnovi non sarà più necessario sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Provinciale, equiparando di conseguenza la procedura a quella di tutti gli altri automobilisti che potranno così rivolgersi, per il rinnovo della patente, presso uno qualsiasi delle seguenti uffici:

• il proprio Distretto Sanitari di Base;

• il Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato;

• l’ACI;

• le agenzie pratiche automobilistiche.

L’adattamento dell’auto

L’adattamento dell’auto ai dispositivi speciali per portatori di handicap prevede un contributo dell’Asl del 20% della spesa dei componenti e del montaggio. La domanda va presentata all’Azienda sanitaria di competenza, insieme alla patente speciale e alla fotocopia della fattura relativa alle spese sostenute (fotocopia e non originale, che serve per la detrazione fiscale del 19%).

Inutile dire che i portatori di handicap hanno diritto al contrassegno per la circolazione e la sosta, quel tagliando azzurro da fissare sul parabrezza o sul lunotto che dà diritto a parcheggiare negli spazi riservati ai disabili.

Il diritto all’Ape sociale

Chi è portatore di handicap può avere diritto all’anticipo della pensione, la cosiddetta Ape sociale, prevista per le persone considerate svantaggiate da un punto di vista fisico, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%.

L’importo erogato sarà pari a quello della retribuzione mensile, perché i costi dell’anticipo della pensione sono a carico dello Stato. Tuttavia, l’Ape sociale non può superare il tetto dei 1.500 euro mensili. Inoltre, l’Inps concede due mesi di contributi figurativi per ogni anno lavorato fino ad un massimo di 5 anni quando il lavoratore era già invalido civile con una percentuale superiore al 74% oppure sordomuto.

Pensione anticipata per chi ha un portatore di handicap a carico

Dal 1 maggio 2017 chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente convivente entro il primo grado (figli o genitori) portatore di handicap grave può chiedere la pensione anticipata, cioè l’Ape sociale dai 63 anni o con 41 anni di contributi nel caso abbia maturato 12 mesi di contributi prima dei 19 anni.

All’agevolazione possono accedere sia i dipendenti pubblici o privati sia i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali o alla gestione separata dell’Inps. Il familiare accudito deve avere uno stato di handicap la cui minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale.

Questi lavoratori possono beneficiare dell’Ape sociale fino al 31 dicembre 2018 se hanno compiuto i 63 anni di età e versato almeno 30 anni di contributi. Il sussidio (1.500 euro lordi al mese) viene erogato per 12 mensilità annue fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Chi ha versato 41 anni di contributi ed ha iniziato a lavorare almeno 12 mesi prima di compiere i 19 anni può chiedere la pensione anticipata per l’assistenza di un familiare portatore di handicap entro un limite di risorse fissato annualmente dal Governo. L’agevolazione sarà strutturale, cioè non scadrà il 31 dicembre 2018.

Il diritto ad agevolazioni per assistenza personale

I portatori di handicap hanno diritto ad una serie di agevolazioni per l’assistenza personale domestica, ad esempio per l’assunzione di colf o badanti, purché siano regolarmente assunte.

C’è una deduzione dal reddito (senza limiti) per i contributi previdenziali e assistenziali fino ad un massimo di 1.549,37 euro riconosciuta al diretto interessato o al familiare che lo ha in carico.

È possibile, inoltre, beneficiare di una detrazione del 19% delle spese non superiori a 2.100 euro per l’assistenza personale, cioè per la badante con un limite di reddito di 40.000 euro l’anno.

Deduzione e detrazione sono cumulabili.

È possibile anche dedurre le spese per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, sia dal diretto interessato sia dal familiare che lo ha in carico, così come le spese mediche e paramediche in caso di ricovero di un portatore di handicap in una struttura di assistenza.