Dal 1 gennaio 2025 sarà operativo il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità istituito con decreto legislativo del 5 febbraio 2024 n. 20 in linea con le direttive e con le raccomandazioni internazionali (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità New York 13/12/2006 – ratificata con legge 18/2009 e Commissione Europea – Comunicazione 2021), ma anche con i principi sanciti dalla legge delega n. 227/2021 che ha previsto il riordino delle disposizioni in materia di disabilità con l’adozione di decreti attuativi e, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera f) ha indicato i principi e criteri direttivi del decreto in esame.
Ai sensi dell’art. 1 è istituita l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» avente sede in Roma, in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità, quale organismo autonomo amministrativamente, né sottoposto a subordinazioni gerarchiche. In quanto articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, l’Autorità opera in collaborazione e stretta sinergia con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013,n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10) per le persone con disabilità.
Ai sensi dell’art. 2 l’Autorità, di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale, è soggetto amministrativo con elevate competenze tecniche, avente funzioni di regolazione e controllo, a tutela di interessi pubblici e privati di rilevanza costituzionale, in posizione di terzietà, neutralità ed indipendenza. L’organo collegiale, nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resta in carica per la durata di quattro anni ed è composto dal presidente e altri due componenti di comprovata esperienza nella tutela dei diritti umani e di contrasto delle discriminazioni. Esso procede, sulla base del proprio regolamento (di cui all’articolo 3, comma 1), a disciplinare l’esercizio delle attività e, con delibera collegiale, a ciascuno dei componenti possono essere attribuite deleghe per sovraintendere a determinate materie o settori, nonché per il compimento di singoli atti.
A garanzia della terzietà ed indipendenza dell’organo collegiale, i componenti non devono rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o sindacati né devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante. È stato inoltre definito un rigido regime di incompatibilità, sia in periodo antecedente alla nomina, che in periodo successivo alla cessazione dal mandato.
Il trattamento economico dei membri del Garante è parametrato alle retribuzioni riconosciute ad altri organi chiamati a garantire un analogo grado di indipendenza.
La struttura dell’Ufficio e la relativa dotazione organica è definita all’art. 3.
Competenze, prerogative e funzioni del Garante sono analiticamente definite all’art. 4 sono le seguenti:
- vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalle fonti subordinate nella medesima materia;
- contrasto dei fenomeni di discriminazione diretta e indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole (di cui al successivo art. 5, comma 2);
- promozione dell’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- raccolta delle segnalazioni provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1°marzo 2006, n. 67 riguardante le misure di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione, essendo legittimato ad agire a tutela dei diritti delle persone con disabilità le associazioni e gli enti individuati con apposito decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
- richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza, prevedendo che i soggetti interpellati rispondano entro 30 giorni; in caso contrario, il Garante può chiedere l’ordine di esibizione dei documenti dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale;
- formulazione di raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo, anche attraverso l’autorità di settore e di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità;
- promozione, attraverso rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, mediante campagne di comunicazione e informazione, progetti, iniziative e azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- promozione dei rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico ed efficace per assicurare l’applicazione uniforme dei principi di non discriminazione. Questa funzione dovrà essere esercitata secondo il principio di differenziazione, tenendo conto, dunque, delle differenze dei modelli di assistenza organizzati sui diversi territori;
- in accordo con l’articolo 4.3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, assicura forme di consultazione sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni con le organizzazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità;
- trasmissione annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione sull’attività svolta alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità politica delegata in materia di disabilità, vale a dire il Ministro per la disabilità;
- facoltà di visitare, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e all’articolo 89, comma 2-bis, del D. L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020);
- facoltà di visita degli istituti di cui agli articoli 67 e 67 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 che detta le norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con riferimento, rispettivamente, alla visita senza autorizzazione degli istituti penitenziari da parte di soggetti politici o dell’ordinamento giudiziario, e alla visita delle camere di sicurezza;
- agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;
- competenza nel definire e diffondere codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
- collaborazione con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
Il Garante è chiamato ad assicurare la consultazione con cadenza almeno semestrale sull’esercizio delle proprie funzioni con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e a garantire forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di competenza.
Con riguardo ai pareri resi dal Garante, l’art. 5 disciplina i procedimenti speciali di cui il Garante è parte, disponendo in tema di istruttoria sulle segnalazioni, proposte di accomodamento ragionevole, proposte di ricorso all’autotutela e cronoprogrammi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Valuti le segnalazioni ricevute e verifichi l’esistenza di discriminazioni, lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento sul funzionamento e l’esercizio delle funzioni.
Nel caso in cui un’amministrazione pubblica adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale venga segnalata e lamentata una violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o una lesione di interessi legittimi, il Garante con delibera collegiale, emette un parere motivato che indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate e, ove possibile, propone il ricorso all’autotutela amministrativa entro novanta giorni.
Può avanzare la proposta di accomodamento ragionevole laddove non sia attuabile una “misura di sistema”.
L’articolo 6 prevede la possibilità del Garante di ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle proposte prospettate nell’ambito del proprio parere, rispetto a provvedimenti o atti amministrativi che determinano discriminazioni o violazioni di diritti e interessi delle persone con disabilità, con il loro silenzio (ai sensi dell’art. 31 commi 1,2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) alle proposte avanzate dal Garante o se l’adesione alle proposte fosse viziata da nullità. Dei ricorsi è data immediata notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione intimata.
L’art. 7 infine riguarda la determinazione degli oneri finanziari derivanti dall’istituzione del Garante sia alla corrispondente copertura finanziaria mediante riduzione, per i corrispondenti importi annui, del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
fonte handylex.org/