I lavoratori con una invalidità civile superiore al 50 per cento possono assentarsi per trenta giorni all’anno.
Gli invalidi civili cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50 per cento hanno la possibilità di fruire ogni anno di 30 giorni (anche non continuativi) di congedo per effettuare cure connesse al proprio stato. Si tratta di un congedo poco conosciuto e raramente utilizzato, che consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti cicli di cure. Il decreto di riforma dei congedi parentali (D.lgs. 119/2011) ha riformulato la disciplina di questo istituto, abrogando le norme originarie del 1971 e del 1988.
I requisiti per accedere ai permessi per cure sono: riconoscimento di un’invalidità civile superiore al 50 per cento; richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale appartenente a una struttura pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
La domanda di congedo va presentata al datore di lavoro allegando il verbale di accertamento della Commissione medica degli invalidi civili, accompagnato dalla prescrizione delle cure da parte del medico, e indicando i giorni in cui si intende fruire del beneficio. Il lavoratore è tenuto, inoltre, a documentare di essersi sottoposto alle terapie, presentando, al termine del periodo di congedo, idonea certificazione rilasciata dal centro medico o dall’ospedale dove è stata effettuata la cura. Nei casi di cicli di terapie, le ripetute assenze possono essere giustificate anche con una sola attestazione cumulativa.
I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata e non rientrano nel cosiddetto periodo di comporto, non vengono cioè conteggiati ai fini del periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Inoltre, i 30 giorni vanno computati all’interno dell’anno solare, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, e nel caso di fruizione parziale nell’anno, i giorni residui non si trasferiscono all’anno successivo.
Le assenze per congedo per cure vengono retribuite con le stesse regole che disciplinano le assenze per malattia. Con riferimento al settore privato, però, sulla scorta di chiarimenti intervenuti da parte del ministero del Lavoro, per questo tipo di congedo non è previsto il pagamento di alcuna indennità da parte dell’Inps. Pertanto, durante il periodo di assenza spetta solo l’importo a carico del datore di lavoro così come previsto dal contratto nazionale di riferimento. In ogni caso, i primi tre giorni di congedo (cosiddetto periodo di “carenza”) sono pagati in misura intera.
LA DOMANDA
Sono un lavoratore portatore di handicap assunto dalla Pubblica amministrazione. Ho diritto ai 30 giorni per cure?
Il congedo per cure spetta sia ai dipendenti del settore privato sia a quelli del pubblico; tuttavia, per poterne beneficiare è necessario possedere un riconoscimento di invalidità civile superiore al 50 per cento, che non corrisponde al verbale di handicap ai sensi della L.104/1992, utile invece per la fruizione di altri permessi e congedi laddove sia dichiarato lo stato di gravità.
(Tratto da Famiglia Cristiana)